sabato 1 aprile 2023
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Il Gratuito Patrocinio

COSA È

Il diritto garantito dalla Costituzione che la legge riconosce in Italia ad una persona non abbiente,

  • di essere gratuitamente difesa da un avvocato o assistita da un consulente tecnico di fiducia, davanti a qualsiasi giudice italiano, salvo poche specifiche esclusioni;
  • di non pagare le spese del processo, comprese quelle di consulenza tecnica

Non abbiente è chi non ha reddito o ha un reddito che la legge ritiene non adeguato per affrontare le spese di un processo.
Il Gratuito patrocinio dei non abbienti comporta per l'avvocato, in via di principio, l'obbligo di prestare gratuitamente la sua opera professionale salvo che si tratti di Patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso l'avvocato riceve il pagamento delle sue prestazioni professionali.
Il Patrocinio gratuito è previsto, in via generale, per il processo civile, amministrativo e tributario tranne eccezioni specificate dalla legge.
Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto, come regola generale, per il processo penale (anche militare), comprese le azioni civili connesse, e per particolari casi di processo civile (cause di lavoro e cause di risarcimento del danno risarcimento da reato o per responsabilità civile dei magistrati) nonché per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.

CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO

  • cittadini italiani, anche se si trovano all'estero
  • stranieri o apolidi residenti in Italia
  • stranieri, anche se non residenti in Italia, sottoposti a procedimento di espulsione amministrativa

(anche se)

  • minorenni
  • detenuti, internati, arrestati, custoditi in luoghi di cura

La legge stabilisce quali condizioni di reddito occorrono per poter beneficiare del patrocinio gratuito o del patrocinio a spese dello Stato in maniera diversa secondo differenti specie di processi. A proposito di queste attuali differenze, si segnala che le più recenti leggi in materia hanno preannunciato una disciplina organica ed unitaria del patrocinio dei non abbienti, che non è ancora stata emanata.

Gratuito Patrocinio

Per il processo civile, amministrativo e tributario, per essere ammessi al gratuito occorre trovarsi in "stato di povertà" , che la stessa legge chiarisce doversi intendere non come "nullatenenza, ma uno stato in cui il ricorrente non sia in grado di sopperire alle spese della lite" (Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, in Gazz. uff., 17 maggio, n. 117, Legge sul gratuito patrocinio, articoli 15 e 16). In concreto, sono le Commissioni per il gratuito patrocinio presso i vari Uffici giudiziari che stabiliscono, caso per caso, quando ricorre lo stato di povertà.

Patrocinio a spese dello Stato

La più recente normativa in materia di patrocinio dei non abbienti contiene l'indicazione di un limite massimo di reddito annuale per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Si distinguono tre casi.

  1. Nel caso del processo del lavoro "sono considerati non abbienti coloro che possono contare su un reddito annuo non superiore a lire due milioni, al netto di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari" (Art. 1, legge 11 agosto 1973, n. 533 -- Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. in Gazz. Uff., 13 settembre, n. 237).

  2. Nel caso del processo penale, che si estende anche al ricorso amministrativo al Garante per i dati personali ed al ricorso di cittadini stranieri contro il provvedimento di espulsione, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 11.260.000 .Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, questo limite di reddito può essere elevato di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato (art. 152, commi 2 e 3, legge 23.12.2000, n. 388).
    (Art.3, Legge 30 luglio 1990, n. 217 - Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 182, secondo l'ultimo aggiornamento di cui al Decreto ministeriale 8 novembre 2000, in Gazz. Uff., 6 dicembre 2000, n. 285).

  3. Nel caso del processo civile di risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi ha un reddito imponibile inferiore a lire 14.967.727. (Art. 15, legge 13 aprile 1988, n. 117, - "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", in G. U. n. 88 del 15 aprile 1988, secondo l'ultimo aggiornamento di cui al Decreto Ministeriale 20 febbraio 1996 , in Gazz. Uff., 1º marzo, n. 51.)

QUANDO SI PUO' AVERE IL GRATUITO PATROCINIO

Vi sono due possibilità di essere difesi gratuitamente davanti alla giustizia italiana:

  • Il Gratuito Patrocinio
  • Il Patrocinio a spese dello Stato

Queste due possibilità si distinguono perché:

  • nel caso del Gratuito Patrocinio, l'avvocato presta la sua difesa gratuitamente a titolo di "ufficio onorifico ed obbligatorio", senza ottenere alcun compenso
  • nel caso del Patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato presta la sua difesa gratuitamente per il cittadino ma riceve un compenso a carico dello Stato.

Il Gratuito Patrocinio è previsto per le cause che si svolgono nei processi

1. civile
2. amministrativo
3. tributario

  • In casi eccezionali (eventi bellici, calamità naturali) la legge ha ammesso al gratuito patrocinio chi faceva domanda per dichiarazione di morte presunta di persone di famiglia
  • Esistono Convenzioni con Stati esteri che prevedono il gratuito patrocinio con reciprocità

Il Patrocinio a spese dello Stato è previsto per le cause che si svolgono nei processi:

1. penale, sia per l'imputato che per la parte civile

  • con esclusione dei procedimenti per contravvenzioni, se non connesse a delitti, e dei reati per evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto (i.v.a.)

2. civile, relativamente al risarcimento del danno da reato o da responsabilità civile dei magistrati;
3. del lavoro
4. di impugnazione davanti al giudice ordinario del decreto di espulsione di cittadini stranieri
5. amministrativo, per i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.

COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO

Per essere ammessi al gratuito patrocinio si deve fare una domanda

  • nel caso del Gratuito Patrocinio, rivolta alla apposita Commissione per il gratuito patrocino esistente presso ogni Tribunale(anche per le cause di competenza del Giudice di pace); in tal caso, la domanda deve essere fatta in carta da bollo da L.20.000 con il pagamento di diritti forfettari di cancelleria per L.6.000. La Commissione per il gratuito patrocino esiste anche, secondo i gradi e le specie del giudizio: presso la Corte di appello, la Corte di cassazione, la Corte dei conti e le Sezioni regionali, il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali, le Commissioni tributarie.
  • nel caso del Patrocinio a spese dello Stato, rivolta al giudice competente (cioè al giudice che deve trattare la causa) sia nel processo penale che in quello civile (nel caso di controversie di lavoro ed analoghe o cause di risarcimento del danno per responsabilità civile dei magistrati); in questi casi, la domanda va fatta in carta semplice e non è dovuto alcun pagamento.

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