Il decreto 12 novembre 2021 firmato dal Ministro per la Pubblica amministrazione, e dai Ministri per le Disabilità, e del Lavoro, assicura alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.
L’Articolo 2 del decreto stabilisce infatti che le amministrazioni devono prevedere, nei bandi di concorso, adeguate misure per assicurare a tutti i soggetti con DSA, la possibilità di sostituire le prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La mancata adozione delle misure di cui sopra comporta la nullità dei bandi.
Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, nella domanda di partecipazione dovrà:
L’adozione delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice sulla scorta della documentazione presentata dal candidato e comunque nell’ambito delle modalità individuate dal decreto. Questo atto è un ulteriore e decisivo segnale di attenzione alle persone con DSA e garantisce loro un’equa partecipazione alle procedure concorsuali nell’ottica dell'inclusione anche lavorativa, per superare ogni forma di barriera e di discriminazione.